Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Assemblea 2017 - Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

 

 

 

Ai sensi dell’art. 11-bis.3 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ai sensi della delibera Consob n. 19856 del 25 gennaio 2017, hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l’1% del capitale sociale.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società a mezzo raccomandata a/r o consegnate a mani al seguente indirizzo:

 

ENAV S.p.A.

Affari Legali e Societari

(Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione)

Via Salaria, 716

00138 - Roma

 

o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo assemblea@pec.enav.it -  Rif. “liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione” o  a mezzo posta elettronica all'indirizzo  assemblea@enav.it - Rif. “liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione” o a mezzo fax alla Funzione Affari Legali e Societari di ENAV  al numero +39 0681662062 almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea, e quindi entro il 3 aprile 2017, unitamente alla ulteriore documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente, e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.enav.it (Sezione “Governance” - “Assemblea 2017”) e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.1info.it , entro il 7 aprile 2017. Le liste dovranno essere corredate dalle informazioni relative all’identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il 7 aprile 2017.

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista. I soggetti che lo controllano, le società da essi controllate e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare né concorrere alla presentazione di altre liste né votarle, nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, intendendosi per controllate le società di cui all’art. 2359 del cod. civ. e all’art. 93 del T.U.F., di tempo in tempo vigenti o come eventualmente sostituiti.

Si ricorda inoltre che coloro che presentano una “lista di minoranza” sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati alla carica di amministratore devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla normativa vigente e dall’art. 11-bis dello Statuto. Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, devono depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed eventuale indipendenza prescritti dallo Statuto e dalla normativa vigente. Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista. Circa l’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall’articolo 147-ter del T.U.F., si invitano i Signori Azionisti a tenere altresì conto dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance.

Ai sensi dell’art. 11.1 dello Statuto, la composizione del Consiglio di Amministrazione assicura il rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di equilibrio tra i generi, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120. Ai sensi della citata normativa è riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno un terzo degli amministratori eletti. È richiesto, pertanto, ai sensi dell’art. 11-bis.3 dello Statuto, agli Azionisti che intendono presentare una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione recante un numero di candidati pari o superiore a tre, di includere nella medesima un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato pari almeno a un terzo dei candidati (con arrotondamento, se del caso, all’unità superiore) e almeno uno dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato deve essere collocato nei primi due posti della lista.