Integrazione del collegio sindacale
Ai sensi dell’art. 21.1 dello Statuto, il Collegio Sindacale, nominato dall’Assemblea, è costituito da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti.
Il Collegio Sindacale attualmente in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 si compone di tre sindaci effettivi e di un sindaco supplente, per effetto delle dimissioni rassegnate dall’altro sindaco supplente.
Quanto alle modalità per la nomina di un sindaco supplente non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e si farà luogo alla nomina con le maggioranze di legge, ai sensi dell’art. 21.3 dello Statuto, sulla base di candidature che gli Azionisti vorranno, ove ritenuto, presentare.
Ai sensi del richiamato articolo, l’integrazione del Collegio Sindacale dovrà assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
Le proposte inerenti le candidature a sindaco supplente dovranno essere corredate di (i) il curriculum riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; (ii) le dichiarazioni con le quali il singolo candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e l’esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Collegio Sindacale nonché (iii) l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi dell’art. 2400 cod. civ..