Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Assemblea 2020 - Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell’art. 11- bis .3 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 28 del 30 gennaio 2020 del Responsabile della Divisione Corporate Governance di CONSOB, hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l’1% del capitale sociale.

Le liste, corredate dalle informazioni previste dalla normativa di riferimento, così come la documentazione richiesta a corredo delle stesse, secondo quanto previsto dall’art. 147- ter del TUF e 11. bis .3 dello Statuto dovranno essere depositate presso la Sede della Società a mezzo raccomandata a/r o consegnate a mani al seguente indirizzo:

ENAV S.p.A.

Corporate Affairs and Governance

(Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione)

Via Salaria, 716

00138 - Roma

o a mezzo posta elettronica all’indirizzo assemblea@enav.it - Rif. " liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione "- o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo assemblea@pec.enav.it - Rif. " Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione " - almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. In considerazione del fatto che tale termine giungerebbe a scadenza in un giorno festivo (domenica 26 aprile 2020), lo stesso è posticipato al 27 aprile 2020 . Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.enav.it (Sezione "Governance", "Assemblea 2020") e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.1info.it , entro il 30 aprile 2020 . Le liste dovranno essere corredate dalle informazioni relative all’identità degli Azionisti che le hanno presentate, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, ovvero il 30 aprile 2020 .

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista. I soggetti che lo controllano, le società da essi controllate e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare né concorrere alla presentazione di altre liste né votarle, nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, intendendosi per controllate le società di cui all’art. 2359 cod. civ. e all’art. 93 del TUF, di tempo in tempo vigenti o come eventualmente sostituiti.

Si ricorda inoltre che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che prevedono tra l’altro di depositare, insieme alla lista, una dichiarazione che attesti l’assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all’art. 147- ter , comma 3, del TUF e all’art. 144- quinquies del Regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti"), con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, secondo quanto ivi dettagliatamente indicato.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati alla carica di amministratore devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla normativa vigente e dall’art. 11- bis dello Statuto. Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, devono depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed eventualmente di indipendenza prescritti dallo Statuto e dalla normativa vigente.

In proposito, il Consiglio di Amministrazione in scadenza, all’esito di un articolato percorso di autovalutazione svolto nel corso del mandato, ha formulato, su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine, appositi orientamenti sulla dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione, in ossequio al criterio applicativo 1.C.1, lett. h), del Codice di Autodisciplina. Il documento contenente tali orientamenti è consultabile nella sezione "Governance" del sito internet della Società.

La Società ha inoltre adottato una Policy in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo, pubblicata nella sezione "Governance" del sito internet della Società, i cui contenuti, per quanto attiene alla nomina degli amministratori, sono in linea con gli orientamenti sopra richiamati e alla quale si rinvia per ulteriori indicazioni circa l’opportuna diversificazione di esperienza, competenza e professionalità degli amministratori di ENAV.

Avuto riguardo all’indipendenza, ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista. Circa l’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall’articolo 147- ter del TUF, si invitano gli Azionisti a tenere altresì conto dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

Ai sensi dell’art. 11.1 dello Statuto, la composizione del Consiglio di Amministrazione di ENAV assicura il rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di equilibrio tra i generi, con particolare riguardo all’art. 147- ter , comma 1- ter , del TUF. Ai sensi della citata disposizione è riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno due quinti degli amministratori eletti. Al riguardo, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 11- bis .3 dello Statuto, è richiesto agli Azionisti che intendono presentare una lista recante un numero di candidati pari o superiore a tre, di includere nella medesima un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato pari almeno a due quinti dei candidati (arrotondato per eccesso ove possibile e, pertanto, salvo il caso di liste composte da soli tre nominativi, in linea con la Comunicazione Consob n. 1 del 30 gennaio 2020 relativa all’interpretazione del criterio di riparto previsto dall’art. 144- undecies .1 del Regolamento Emittenti), avendo cura di collocare almeno uno dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato nei primi due posti della lista.

Per quanto non espressamente previsto nell’avviso di convocazione pubblicato ai sensi di legge e per ulteriori dettagli circa la procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, si rinvia agli artt. 11, 11. bis e 14 dello Statuto nonché alle relazioni del Consiglio di Amministrazione sui punti 6, 7, 8, 9 e 10 all’ordine del giorno dell’Assemblea.