Assemblea 2019 - Nomina del Collegio Sindacale
Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto, l’Assemblea nomina il Collegio Sindacale costituito da tre sindaci effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e da due supplenti, sulla base di liste nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti da eleggere. Ai sensi della Determinazione Dirigenziale Consob n.13 del 24/01/2019, hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l’1% del capitale sociale.
Le liste corredate dalle informazioni previste dalla normativa di riferimento, così come la documentazione richiesta a corredo delle stesse, secondo quanto previsto dagli artt. 148, comma 2, T.U.F., nonché 144- sexies , comma 4- ter , del Regolamento Emittenti Consob e 21 dello Statuto dovranno essere depositate presso la Sede della Società a mezzo raccomandata a/r o consegnate a mani al seguente indirizzo:
ENAV S.p.A.
Legal, Corporate Affairs and Governance
(Liste per la nomina del Collegio Sindacale)
Via Salaria, 716
00138 - Roma
o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo assemblea@pec.enav.it - Rif. “ liste per la nomina del Collegio Sindacale ” o a mezzo posta elettronica all’indirizzo assemblea@enav.it - Rif. “ liste per la nomina del Collegio Sindacale ” o a mezzo fax alla struttura Legal, Corporate Affairs and Governance di ENAV al numero +39 0681662062 almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea, e quindi entro il 1° aprile 2019, unitamente alla ulteriore documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente, e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.enav.it (Sezione “Governance”, “Assemblea 2019”) e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.1info.it , entro il 5 aprile 2019. Le liste dovranno essere corredate dalle informazioni relative all’identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, ovvero il 5 aprile 2019.
Ai sensi dell’art. 144- sexies , comma 5, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti Consob”), nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste per il Collegio Sindacale (ossia entro il 1° aprile 2019) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (e precisamente sino alle ore 23.59 del 4 aprile 2019). Il rispetto del predetto orario si rende necessario al fine di consentire alla Società di provvedere alla pubblicazione delle liste depositate dagli Azionisti nel termine previsto dall’art. 144- octies del Regolamento Emittenti Consob, che parimenti giunge a scadenza il 5 aprile 2019; in tal caso le soglie sopra previste sono ridotte alla metà.
Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista. I soggetti che lo controllano, le società da essi controllate e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare né concorrere alla presentazione di altre liste né votarle, nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, intendendosi per controllate le società di cui all’art. 2359 cod. civ. e all’art. 93 del T.U.F., di tempo in tempo vigenti o come eventualmente sostituiti.
Si ricorda inoltre che coloro che presentano una “lista di minoranza” sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.
Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, devono depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla normativa vigente.
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 2400, ultimo comma, del Codice civile, al momento della nomina e prima dell’accettazione dell’incarico dovranno essere resi noti all’Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invitano i candidati a tale carica a inserirne apposito elenco nel loro curriculum, con raccomandazione di assicurarne l’aggiornamento fino al giorno di effettiva tenuta della riunione assembleare.
Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l’altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste devono includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati alla carica di sindaco devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla normativa vigente e dall’art. 21 dello Statuto.
Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto, la composizione del Collegio Sindacale assicura il rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di equilibrio tra i generi, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120.
Si ricorda che il componente effettivo del Collegio Sindacale nominato dalla minoranza sarà eletto da parte dei soci di minoranza che – come richiesto dall’art. 148, comma 2, T.U.F. – non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. La Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al Sindaco effettivo tratto dalle liste di minoranza. Per quanto riguarda le proposte di remunerazione dei Sindaci, si invitano gli azionisti a tenere conto delle disposizioni dell’articolo 8.C.4 del Codice di Autodisciplina e, pertanto, a formulare proposte per una remunerazione commisurata all’impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto, nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali di ENAV.